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Effetti giuridici della separazione giudiziale o consensuale dei coniugi - avvocato matrimonialista

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Scritto da Avvocati on line • Venerdì, 2 ottobre 2009 • Categoria: avvocati matrimonialisti
Effetti giuridici della separazione giudiziale o consensuale dei coniugi - avvocato matrimonialista
Dalla separazione (giudiziale o consensuale) derivano effetti giuridici che incidono sui rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi.

Rimangono invece immutati gli obblighi verso i figli, ovvero gli obblighi di mantenere, istruire ed educare i figli. E' per questo che è previsto che il coniuge al quale non sono affidati i figli debba comunque contribuire al loro mantenimento, versando un assegno al genitore affidatario. L'obbligo di mantenimento dei figli deve essere adempiuto dai genitori in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148, 1° comma c.c.).

Con la separazione cessa l'obbligo della coabitazione, ma non cessa l'obbligo di fedeltà verso l'altro coniuge. La questione relativa al persistere dell'obbligo di fedeltà è stata molto discussa in dottrina e giurisprudenza. Si può affermare - in estrema sintesi e semplificazione - che il coniuge separato che intrattenga una nuova relazione sentimentale deve tenere un comportamento tale da non offendere la dignità, l'onore e la sensibilità dell'altro coniuge.

Con la separazione, inoltre, non vengono meno gli obblighi di assistenza e collaborazione materiale fra i coniugi. E' per questo che l'articolo 156 del codice civile prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Si tratta dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole.
Una ulteriore conseguenza della separazione personale è lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi (v. art. 191 c.c.). Lo scioglimento della comunione (secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità) si verifica solo in seguito al provvedimento definitivo emesso nel procedimento di separazione: sentenza, se il procedimento è stato contenzioso, ovvero decreto di omologa della separazione consensuale. Gli acquisti compiuti dai coniugi dopo lo scioglimento della comunione rientrano nel patrimonio personale di ciascuno di essi.

Quanto ai beni comuni, dopo lo scioglimento della comunione sorge in capo a ciascuno dei coniugi il diritto potestativo alla divisione. Ciascuno dei coniugi, pertanto, in seguito alla separazione personale può chiedere che i beni in comune vengano divisi, cioè che vengano materialmente spartiti fra i coniugi o, se indivisibili, venduti con divisione del prezzo ricavatone.
La divisione potrà essere convenzionale, se le parti trovano un accordo al riguardo: si ha un contratto fra i coniugi che ha ad oggetto la divisione dei beni in comune. Questo accordo fra le parti può intervenire anche prima del provvedimento definitivo di separazione: molto spesso, infatti, i coniugi inseriscono clausole relative alla divisione dei beni in comune già nel ricorso per la separazione consensuale. In mancanza di un accordo, dopo la pronuncia del provvedimento di separazione (giudiziale o consensuale) il coniuge che intenda comunque ottenere la divisione dei beni comuni potrà proporre la relativa domanda al Tribunale competente. La divisione sarà in questo caso giudiziale: i beni rientranti nella comunione verrano divisi dal giudice sulla base di precisi criteri fissati dalla legge.

FONTE: divorzi on line
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