Separazione consensuale o giudiziale - definizione e obblighi
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Scritto da Avvocati on line • Venerdì, 30 ottobre 2009 • Categoria: avvocati matrimonialisti

Separazione consensuale o giudiziale - definizione e obblighi
Quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano un pregiudizio all'educazione dei figli, ciascuno dei coniugi può chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a vivere separato dall'altro.
I coniugi possono anche concordare di vivere separati e sottoporre il loro accordo all'omologazione dell'autorità giudiziaria.
La separazione personale, dunque, può essere giudiziale o consensuale (art. 150 c.c.). Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Con la separazione personale viene meno l'obbligo reciproco della coabitazione. Si attenuano anche altri doveri coniugali, ma non vengono meno gli obblighi - di natura patrimoniale - di assistenza materiale: è per questo che è previsto l'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole.
FONTE: divorzi on line
FONTE: divorzi on line
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